Descrizione dello statuto che regola la società.
TITOLO I
Costituzione, finalità, sede e durata
Art 1
(Costituzione)
E' costituita l'Associazione culturale denominata Società Italiana di Programmazione Neurolinguistica.
L'Associazione ha sede a Bologna.
L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro.
Art 2
(Finalità)
L'Associazione si propone di costituire una sede permanente di carattere culturale e divulgativa delle attività della Programmazione Neurolinguistica.
In particolare si propone di:
Divulgare la PNL attraverso l'elaborazione una Rivista nazionale sugli argomenti trattati dalla Programmazione Neurolinguistica e scienze affini;
Promuovere convegni, seminari, dibattiti, ricerche e pubblicazioni;
Tutelare il pubblico, e gli associati attraverso la pubblicazione di un elenco dei professionisti PNL, delle loro qualifiche e del loro campo di appartenenza tecnico-professionale.
Art 3
(Associazione)
L'Associazione può diventare socio di istituzioni o associazioni anche internazionali, che perseguono finalità analoghe.
Art 4
(Sezioni)
L'Associazione può costituire, su base regionale, sezioni in altre sedi.
L'attività e il coordinamento delle sezioni sono disciplinate do un apposito regolamento deliberato dal Comitato Direttivo.
Art 5
(Durata)
L'Associazione ha durata illimitata.
Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con le modalità indicate nel presente statuto.
TITOLO II
Patrimonio sociale
Art 6
(Bilancio)
Il Bilancio dell'Associazione comprende l'esercizio corrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo e preventivo è predisposto dal Comitato Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 31maggio di ogni anno.
Per conseguire le proprie finalità, l'Associazione può stipulare convenzioni con lo Stato, la Regione o altri organismi pubblici o privati.
In relazione alle finalità predette, l'Associazione può compiere ogni operazione mobiliare.
Il patrimonio è costituito dalle quote di iscrizione, dalle entrate di iniziative organizzate, dai beni mobili ed immobili che eventualmente diventino di proprietà dell'Associazione, anche virtù di erogazioni o lasciti provenienti dagli associati e da terzi.
TITOLO III
Soci dell'Associazione
Art 7
(Soci)
Possono diventare Soci le persone fisiche e gli enti che hanno interesse alla realizzazione degli scopi di cui al presente Statuto.
Il Comitato Direttivo delibera discrezionalmente sull'ammissione dei Soci, che deve avvenire tramite la presentazione di una scheda di adesione controfirmata da altri Soci.
I Soci dell'Associazione si dividono in:
Soci fondatori;
Soci ordinari;
Soci onorari
Soci sostenitori
Soci simpatizzanti
I soci fondatori e i soci ordinari devono aver conseguito almeno i diplomi di Practitioner PNL riconosciuti dalla Società secondo un regolamento appositamente deliberato dal Comitato Direttivo.
Sono Soci fondatori i firmatari dell'Atto Costitutivo.
Sono Soci ordinari le istituzioni e le persone fisiche che esercitano attività professionale o volontaria presso associazioni, enti privati e pubblici in ambito sociale, terapeutico, aziendale, riconducibili direttamente o indirettamente ai contenuti del presente Statuto.
Sono Soci onorari gli studiosi o i professionisti che si siano distinti con pubblicazioni, iniziative di particolare interesse a favore delle finalità dell'Associazione e che siano dichiarati tali dal Comitato Direttivo.
Sono Soci sostenitori quanti, persone fisiche, Centri, Servizi o Enti - pubblici o privati - desiderano contribuire economicamente alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
Sono Soci Simpatizzanti coloro che condividono i principi e le finalità dell'Associazione. I Soci simpatizzanti non hanno il diritto di voto e l'eleggibilità alle cariche statutarie.
Art 8
(Quota associativa)
I Soci fondatori, ordinari e sostenitori sono tenuti al versamento di una quota annua nell'ammontare deliberato per ogni esercizio dal Comitato Direttivo.
Art 9
(Decadenza)
La qualità di Socio si perde per:
dimissioni volontarie;
comportamento che danneggia l'Associazione moralmente o materialmente, in via diretta o indiretta;
grave inosservanza delle norme di legge, statutarie o regolamentari, inerenti l'attività dell'Associazione;
mancato pagamento della quota associativa annua.
Le condizioni che danno luogo alla decadenza sono accertate dal Comitato Direttivo che adotta, in proposito una formale deliberazione di decadenza.
Il Socio che decade o recede dall'Associazione non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
TITOLO IV
Organi dell'Associazione
Art 10
(Organi)
Sono organi dell'Associazione:
il Comitato dei Soci fondatori;
il Presidente;
l'Assemblea Generale;
il Comitato Direttivo;
le Commissioni Scientifiche;
il Collegio dei Revisori.
Art 11
(Comitato dei Soci fondatori)
Il Comitato dei Soci fondatori:
elegge i quattro noni dei membri del Comitato Direttivo;
nomina i propri rappresentanti nelle commissioni scientifiche.
Il Comitato dei Soci fondatori si riunisce per deliberare sui punti indicati nel comma precedente su convocazione del Socio fondatore più anziano, e delibera con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e, in seconda votazione, a maggioranza dei presenti.
Art 12
(Presidente dell'Associazione)
Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
Il Presidente:
presiede l'Assemblea Generale dei Soci e il Comitato Direttivo;
può adottare provvedimenti d'urgenza nell'ambito delle attribuzioni del Comitato Direttivo;
può delegare parte dei suoi poteri al Vice Presidente;
sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Comitato Direttivo.
Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo al suo interno con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri e in terza votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Presidente dell'Associazione è autorizzato ad aprire conti correnti bancari o postali intestati all'Associazione e ad effettuare tutte le operazioni necessarie per la loro gestione.
Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Il Presidente può nominare uno o più Vice Presidenti tra i componenti del Comitato Direttivo.
Art 13
(Vice Presidente)
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporaneo impedimento.
Art 14
(Assemblea dei soci)
L'Assemblea generale dei Soci é composta da tutti i Soci fondatori e ordinari dell'Associazione in regola con il pagamento delle quote associative.
L'Assemblea generale delibera su tutte le questioni di carattere generale che non siano di specifica competenza della Commissione Scientifica.
L'Assemblea generale elegge i cinque noni dei membri del Comitato Direttivo e il Collegio dei Revisori.
L'Assemblea generale, in particolare, su proposta del Comitato Direttivo:
approva le modifiche statutarie con il voto generale dei due terzi degli aventi diritto al voto;
approva i regolamenti inerenti la gestione dell'Associazione e delle sezioni regionali;
approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione;
delibera lo scioglimento dell'Associazione a maggioranza qualificata dei tre quarti degli iscritti convocati con apposita convocazione.
L'Assemblea generale si riunisce ordinariamente una volta l'anno entro il 31 maggio, su convocazione del Presidente dell'Associazione.
L'Assemblea generale deve essere convocata in via straordinaria dal Presidente dell'Associazione quando ne facciano richiesta il Comitato dei Soci fondatori, il Comitato Direttivo o almeno un quinto dei soci ordinari.
L'avviso di convocazione è inviato al domicilio dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Ciascun Socio ha un solo voto, nel caso in cui non possa partecipare, può farsi rappresentare da un altro socio, in nessun caso un Socio può avere più di una delega.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.
Art 15
(Comitato Direttivo)
Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed é composto, da nove membri di cui quattro noni dei componenti eletti dal Comitato dei Soci Fondatori e i restanti dall’Assemblea generale.
Il Comitato Direttivo:
elegge a suo interno il Presidente dell'Associazione;
esegue le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
delibera il bilancio preventivo e consuntivo nonché tutte le altre questioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale;
nomina i componenti della Commissione Scientifica;
delibera sull'ammissione e sull'esclusione di tutti i Soci;
delibera i regolamenti interni dell'Associazione e delle sezioni regionali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale.
Il Comitato Direttivo nomina al proprio interno un Segretario e un Tesoriere. che rimangono in carica 3 anni, rispettivamente con i ruoli di redigere i verbali e di tenere lo contabilità dell'Associazione predisponendo i bilanci e le relative relazioni.
Le riunioni del Comitato Direttivo non sono valide se ad esse non partecipa almeno lo maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Comitato, salvo ove previsto diversamente, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
Art 16
(Commissione Scientifica)
La Commissione Scientifica esprime pareri consultivi su tutte le iniziative dell'Associazione aventi rilevanza culturale, scientifica e professionale inerente gli scopi dell'Associazione.
La Commissione Scientifica può essere composta dai componenti del Comitato Direttivo, da Soci che per specifica e provata esperienza siano incaricati dal Comitato Direttivo di elaborare particolari indirizzi dell'Associazione nonché le linee guida per gli interventi in ambito operativo da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo e al parere dell'Assemblea dei Soci.
La Commissione Scientifica ha una durata triennale.
Art 17
(Collegio dei Revisori)
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente eletto, anche tra i non associati, dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni.
Il Collegio dei Revisori predispone annualmente una relazione che viene allegata ai bilanci in occasione dello loro approvazione da parte dell'Assemblea generale dei Soci.
L'incarico di Revisore dei Conti è gratuito.
TITOLO V
Scioglimento dell'Associazione
Art 18
(Scioglimento dell'Associazione)
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti dei Soci dall'Assemblea generale su proposta del Comitato Direttivo, adottata a sua volta dalla maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.
Nel deliberare lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea generale dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
L'Assemblea generale dei Soci determina la destinazione del patrimonio a beneficio pubblico, escluso qualsiasi vantaggio per persone singole o privati associati.
TITOLO VI
Norme finali
Art 19
(Gratuità delle cariche associative)
Tutte le cariche associative sono esercitate gratuitamente salvo eventuali rimborsi spese.
Art 20
(Rinvio)
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge in materia.